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INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA 

La Legge n. 194/78 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza” garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.

Nel rispetto della libertà e della dignità della donna, il percorso previsto nei consultori della Regione Lazio è orientato all’umanizzazione del rapporto tra la donna e il personale sanitario e alla trasparenza in tutte le fasi del percorso assistenziale.

La privacy della donna che ricorre all’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è garantita per legge; tutti gli operatori sociosanitari con cui la donna verrà in contatto sono tenuti al segreto professionale.

E’ possibile richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione qualora la gravidanza, il parto o la maternità possano determinare un pericolo per la salute psichica o fisica della donna (articolo 4 della legge 194/78).

L'interruzione volontaria di gravidanza può essere praticata dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna e/o quando siano accertati processi patologici relativi al nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (articolo 6 legge 194/78).
Esistono due tecniche per eseguire un’interruzione volontaria di gravidanza:

  • metodo farmacologico
  • metodo chirurgico

L’IVG farmacologica può essere praticata fino al 63° giorno, contando dal primo giorno dell’ultima mestruazione (9 settimane compiute di età gestazionale). Secondo le “Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine” emanate dal Ministero della Salute il 12 agosto 2020, può essere eseguita presso gli ospedali e le case di cura autorizzate in regime di Day Hospital, nonché presso i consultori e le strutture ambulatoriali pubbliche autorizzate dalla Regione, in regime ambulatoriale, funzionalmente collegate all’ospedale.

La procedura farmacologica si basa sull’assunzione di due farmaci: il primo giorno si somministra il Mifepristone, meglio noto come RU486, che contrasta l’azione dell’ormone della gravidanza, il progesterone. Dopo 48 ore viene assunto il secondo farmaco, il misoprostolo, che agisce sull’utero preparato dal mifepristone e determina il distacco e l’espulsione della gravidanza. La sintomatologia sarà assimilabile a quella di un aborto spontaneo nelle fasi iniziali di gravidanza.

Dopo circa due settimane viene effettuato un nuovo test di gravidanza, con il dosaggio della betaHCG e, sulla base del risultato, il medico giudicherà la procedura conclusa oppure procederà ad un controllo clinico ed eventualmente ecografico.

L’intervento chirurgico comporta un ricovero in day hospital. L'intervento, effettuato in anestesia locale o in alcuni casi generale, avviene in sala operatoria. Contestualmente all’intervento è possibile richiedere, per la contraccezione, l’inserimento della spirale o dell’impianto sottocutaneo.

L’aborto chirurgico consiste nell’aspirazione della gravidanza dalla cavità uterina, solitamente preceduta dalla dilatazione del collo uterino. In fase pre-operatoria può essere necessaria la somministrazione di farmaci per preparare il collo dell’utero alla dilatazione, rendendo più agevole la successiva fase chirurgica. Per l’anestesia saranno richiesti gli esami del sangue, un elettrocardiogramma ed una visita del medico anestesista, e il gruppo sanguigno da eseguire solo se non documentato.


Le donne italiane o straniere possono telefonare o presentarsi direttamente al consultorio familiare ed è garantita la massima riservatezza in tutte le fasi del percorso assistenziale (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Per le donne che non parlano la lingua italiana è garantito l’intervento del mediatore culturale per consentire loro di sottoscrivere un consenso informato, completo e veritiero e avere un supporto nella comunicazione durante tutte le fasi della procedura. Le donne straniere che non siano in possesso della tessera sanitaria o del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) vengono indirizzate al PUA (Punto Unico di Accesso della ASL) o presso gli uffici competenti del territorio per il rilascio di questi documenti.
Particolari percorsi assistenziali vengono dedicati alle donne minorenni e alle donne che vivono in condizioni di isolamento e/o fragilità personale e del contesto di provenienza.

Accoglienza della donna

Viene fissato un primo colloquio con un componente dell’equipe multidisciplinare. In questa prima fase si offre alla donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza secondo quanto previsto dalla legge.

Nel corso della prima consultazione la donna viene informata, utilizzando anche materiale scritto, su:

  • possibili alternative all'IVG;
  • metodiche disponibili (farmacologica o chirurgica);
  • vantaggi e svantaggi di ciascun metodo;
  • gestione del dolore;
  • possibili complicanze;
  • follow up e contraccezione.

Rilascio documentazione

Eventuale rilascio della documentazione necessaria ricordando alla donna che dovrà presentarsi con l’esito scritto del test di gravidanza;

Avvio iter per effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza

Se la donna decide di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza viene effettuato almeno un colloquio e vengono fornite tutte le informazioni necessarie sulle procedure descrivendo anche i due possibili percorsi:

  • In assenza di condizioni di urgenza: al termine dell’incontro il medico del consultorio di fronte alla richiesta di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all’articolo 4, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni. Trascorsi i sette giorni, la donna può presentarsi, per effettuare l’interruzione della gravidanza, sulla base del documento rilasciatole ai sensi del presente comma, presso una delle sedi autorizzate.

  • In condizioni di urgenza, il medico informa la donna circa la possibilità di presentarsi immediatamente presso le strutture autorizzate all’intervento, con il certificato emesso.

In tutte le fasi del percorso, se la donna ha dei dubbi e lo desidera, può tornare presso il Consultorio Familiare per chiedere ulteriori approfondimenti che la aiutino nella decisione .

Appuntamento per visita di controllo

Rilascio dell’appuntamento per una visita di controllo, dopo l’interruzione volontaria di gravidanza, e l’eventuale prescrizione di terapia contraccettiva.

 

La Legge 194/78 all’articolo 4 recita: “Per l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975 numero 405, o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia”.

 

La legge 194/78 all’articolo 13 recita: “Se la donna è interdetta per infermità' di mente, la richiesta di cui agli articoli 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente, anche dal tutore o da marito non tutore, che non sia legalmente separato. Nel caso di richiesta presentata dall'interdetta o dal marito, deve essere sentito il parere del tutore. La richiesta presentata dal tutore o dal marito deve essere confermata dalla donna. Il medico del consultorio o della struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione contenente ragguagli sulla domanda e sulla sua provenienza, sull’atteggiamento comunque assunto dalla donna e sulla gravità e specie dell'infermità mentale di essa\ nonchè il parere del tutore se espresso. Il giudice tutelare, sentiti se lo ritiene opportuno gli interessati, decide entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, con atto non soggetto a reclamo. Il provvedimento del giudice tutelare ha gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 8”.

Particolare attenzione viene dedicata all’accoglienza della donna minorenne e all’accompagnamento alla scelta.

Accoglienza della donna

In questa prima fase, che consiste in un primo colloquio con un operatore dell’equipe multidisciplinare, si offre alla giovane donna tutto il sostegno e le informazioni necessarie perché possa decidere consapevolmente se proseguire o interrompere la gravidanza secondo quanto previsto dalla legge ovvero “quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”.

In caso di minori si possono verificare tre situazioni, ognuna delle quali prevede un percorso specifico:

  • minorenni con autorizzazione dei genitori o di chi esercita la tutela. Il medico firma e consegna la documentazione con la quale la minore, accompagnata dai genitori o da chi esercita la tutela, può presentarsi presso le strutture autorizzate per effettuare l’intervento. E’ necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori anche se legalmente separati.

  • minorenni che chiedono di non coinvolgere i genitori o chi esercita la tutela genitoriale (articolo 12 comma 2).

    • Il medico redige il certificato che attesta l’urgenza e la dichiarazione della volontà della minore di non coinvolgere i genitori o di chi esercita la tutela genitoriale, quindi scrive una relazione medica per il Giudice Tutelare (G.T.) indicando l’epoca gestazionale.
    • Il consultorio organizza uno o più colloqui di approfondimento con la minore ed entro 7 giorni (se non c’è urgenza), nel più breve tempo possibile (in caso di urgenza) rilascia una relazione con le informazioni relative al contesto sociale e un’analisi sulle motivazioni che spingono la minore a non coinvolgere i genitori o chi ne esercita la tutela ed esprime il parere del servizio.
    • L’equipe del Consultorio invia la richiesta di udienza al Giudice Tutelare che, entro cinque giorni, sentita la ragazza e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che espone e della relazione trasmessagli, può autorizzarla, con atto non soggetto a reclamo, a decidere l'interruzione della gravidanza.
  • minorenni i cui genitori o chi esercita la tutela si rifiutino di dare il proprio consenso o non siano d’accordo tra di loro (art. 12 comma secondo). In tale situazione la procedura coincide con quella descritta al punto precedente e prevede l’udienza presso il Giudice Tutelare.

 

Visita l’elenco dei consultori familiari pubblici dove vengono svolti i colloqui con la donna, l'eventuale certificazione per l'interruzione volontaria di gravidanza e i controlli/colloqui post IVG.