Briciole di pane
Assistenza protesica - Come richiedere le protesi
Assistenza protesica
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali la fornitura di protesi, ortesi, presidi e ausili per favorire l'autonomia personale.
Definizione dei dispositivi
Protesi e ortesi sono apparecchiature che permettono di sostituire parti del corpo, supplire o migliorare le funzioni compromesse (ad esempio, le protesi oculari su misura, gli apparecchi acustici, busti e corsetti, etc.).
Gli ausili (ad esempio le carrozzelle o i girelli) sono quegli strumenti utili per compiere azioni altrimenti impossibili o difficili da eseguire.
I presìdi sono oggetti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie (come il catetere per l'incontinenza, i pannoloni etc.).
Come richiedere le protesi
Prescrizione | del medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato, che specifica il dispositivo protesico da utilizzare. |
Autorizzazione | della prescrizione del dispositivo da parte dei competenti uffici amministrativi della propria ASL di residenza. |
Fornitura | il dispositivo protesico può essere fornito direttamente dalla ASL o da fornitori esterni, scelti liberamente dal cittadino. |
Collaudo | dopo la consegna del dispositivo protesico, l'utente, quando previsto, deve effettuarne il collaudo presso il medico specialista che lo ha prescritto, per verificare la corretta realizzazione e funzionalità. |
La presentazione delle istanze va presentata o inviata via mail agli uffici di assistenza protesica della propria ASL di residenza.
Per le persone stomizzate sono presenti nel territorio del Lazio ambulatori di stomaterapia.
- le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2*, della legge 12 marzo 1999, n. 68 in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
- i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente;
- le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
- le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
- le persone in attesa di accertamento che si trovino nelle condizioni previste dall’indennità di accompagnamento dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (indennità di accompagnamento);
- le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo-assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;
- le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo-assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità;
- le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo;
- le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al D.P.C.M. 12/01/2017, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia;
- le persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi di serie di cui all’elenco 2B dell’Allegato 5 del DPCM 12/01/2017.
- le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia;
- le persone con enucleazione del bulbo oculare;
La prescrizione dei dispositivi protesici deve riportare:
- la specifica menomazione o disabilità,
- la definizione e il codice ISO corrispondente alla tipologia del dispositivo, (il codice ISO è composto da nove numeri intercalati da punti, es: 06.03.09.113 e da una descrizione delle principali caratteristiche funzionali e di utilizzo)
- la quantità che per i dispositivi monouso corrisponde al fabbisogno per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo e comunque per un periodo non superiore ad un anno, ferme restando le quantità massime mensili indicate dal nomenclatore stesso,
- per i prodotti medicazioni avanzate per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee e da pressione, la durata, eventualmente rinnovabile, del piano di trattamento previsto dal medico, nell'ambito del quale sono necessari detti ausili e comunque non superiore ad un anno,
- per i presidi per la stomia la prima prescrizione post-intervento non potrà superare il fabbisogno di un mese al fine di seguire il processo di maturazione della stomia appena confezionata.
Non sono ammesse prescrizioni da parte di specialisti di branca non attinente alla menomazione o disabilità per la quale è richiesto il presidio.
Nel caso in cui l’assistito sia ricoverato in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata col SSR la prescrizione dovrà essere redatta dal medico Responsabile dell'unità operativa in cui il paziente è ricoverato. Lo specialista dovrà certificare anche la contestuale necessità e urgenza dell'applicazione della protesi/ortesi/ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente.
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Si precisa che l’erogazione di presidi monouso agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all'allettamento è garantita dietro certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente per la specifica menomazione o disabilità. Per l'erogazione dei presidi monouso è necessaria e sufficiente la certificazione del medico specialista e la prescrizione medica. Non è necessario il riconoscimento di invalidità. Per motivi di urgenza il medico di base o il pediatra può prescrivere gli ausili monouso limitatamente ad un primo fabbisogno semestrale, finché non si ottiene la visita domiciliare (servizio CAD) che consentirà ad uno specialista di provvedere alla certificazione della condizione clinica dell’assistito ed alla prescrizione del fabbisogno necessario.
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Il rinnovo della fornitura è subordinato alle seguenti verifiche di idoneità e convenienza da parte del medico prescrittore.
o verificato
- “particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, motivando “l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita”
- la “rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo (in uso), a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato”.
La ASL, inoltre, nel caso di rinnovo per rottura accidentale o usura, per valutare l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato può ricorrere all'ausilio di tecnici di fiducia
I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell’assistito.
In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione stessa ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la ASL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano decorsi i tempi minimi di rinnovo previsti nell’allegato 2 del DM 332/99.
In caso di smarrimento, l’assistito dovrà presentare la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inoltre, per i presidi appartenenti alle categorie carrozzine, cicli, veicoli, unità di propulsione e ausili per l’udito (compresi i componenti esterni dell’impianto cocleare), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dovrà dichiarare che il presidio smarrito non è oggetto di polizza assicurativa che ne preveda il rimborso/sostituzione.
Il dispositivo che dovrà essere concesso in questo caso sarà di pari livello/qualità del bene smarrito e non dovrà comportare per la ASL un costo superiore rispetto a quanto precedentemente erogato.
Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo-assistenziale.
L’autorizzazione al rinnovo deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. e sarà valida soltanto dal giorno della scadenza.
Qualora, dalla documentazione presentata (dalla prima prescrizione effettuata dallo specialista e/o dal verbale di invalidità), risulti che la condizione clinica che rende necessario l’utilizzo di quanto prescritto, sia stabilizzata ed irreversibile il rinnovo delle seguenti classi di ausili può essere effettuato dal medico di base, dal pediatra di libera scelta o dai medici dei servizi territoriali:
- 09.24 convogliatori urinari
- 09.27 raccoglitori di urina
- 09.30 ausili assorbenti l'urina
- 09.31.06 ausili per incontinenza fecale
Qualsiasi variazione, rispetto alla prima prescrizione, inerente alla tipologia del presidio e/o al quantitativo del fabbisogno dovrà comunque essere effettuata dallo specialista.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici di assistenza protesica della propria ASL
Si consiglia altresì, per ottenere ulteriori eventuali informazioni non presenti nei siti di cui sopra, di contattare gli Uffici per le relazioni con il pubblico (URP).