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Stampa Tessera sanitaria regionale

 

Il medico di famiglia (o medico di medicina generale) è il professionista che fornisce l’assistenza medica di base e, se necessario, indirizza e guida il cittadino verso i servizi sanitari specialistici di cui ha bisogno.


Scelta del medico di famiglia


Ogni cittadino che si iscrive al Servizio sanitario nazionale (SSN) ha diritto a un medico di famiglia che può essere scelto al compimento dei 14 anni (ma anche dal 6° anno, se è richiesto dai genitori).


Per trovare un medico di famiglia nella propria ASL di riferimento è possibile utilizzare il servizio di ricerca on line o richiedere alla ASL di residenza l’elenco dei medici convenzionati.


Una volta identificato il medico di famiglia di interesse, è possibile effettuare la propria scelta, che è libera compatibilmente con il numero di persone già assistite dal professionista individuato.  È possibile inoltrare la richiesta attraverso:


•    il servizio on line sul sito salutelazio.it
•    gli sportelli dedicati della propria ASL di residenza

E’ possibile cambiare il proprio medico di famiglia, prima revocando l’incarico e poi effettuando una nuova scelta attraverso gli stessi canali (salutelazio.it o sportelli Asl di residenza)

Scelta del medico di famiglia temporaneo


Un trasferimento temporaneo in un’altra città dà diritto all’assistenza del medico di famiglia se motivata da esigenze di lavoro, di studio o di salute per un periodo che va da un minimo di tre mesi fino ad un massimo di dodici, trascorsi i quali può essere ulteriormente prorogata l’assistenza temporanea.


Per scegliere il medico di famiglia temporaneo occorre:

 

  • revocare il medico di famiglia del luogo di residenza;
  • con il certificato di revoca rilasciato dalla Asl di residenza, recarsi presso la Asl del luogo di soggiorno e scegliere il nuovo medico, munito di:
  1. documento di identità
  2. tessera sanitaria
  3. certificato di iscrizione scolastico per lo studente o copia del contratto di lavoro per il lavoratore o certificato medico dello specialista per il paziente.


La Asl riconosce questo permesso da 3 mesi a 1 anno, ma è possibile il rinnovo ogni anno presentando i suddetti documenti.

I cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno e i cittadini europei non iscritti al servizio sanitario nazionale per accedere all’assistenza del servizio sanitario devono seguire un percorso dedicato.

Prestazioni e certificati eseguiti gratuitamente


Il medico di famiglia fornisce direttamente e gratuitamente alcune prestazioni e certificati:

  • le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico;
  • prescrizioni di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell’assistenza specialistica ambulatoriale;
  • proposte di prestazioni di assistenza integrativa;
  • proposte di ricovero ospedaliero;
  • proposte di cure termali;
  • proposte di cure domiciliari;
  • vaccinazioni nell’ambito di programmi vaccinali promossi ed organizzati dalla Regione e/o dalle Aziende;
  • rilascio dei seguenti certificati medici previsti dagli Accordi nazionali:
  1. certificati di riammissione a scuola, se necessari;
  2. certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica solo in ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente;
  3. certificati di malattia per i lavoratori;
  4. certificati di riammissione al lavoro, laddove prevista.

 

Servizio di continuità assistenziale

 

Negli orari in cui il proprio medico non presta servizio è possibile rivolgersi al servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia medica). Le prestazioni riguardano quelle non urgenti ma non rinviabili al giorno successivo.

AVVERTENZA

La PRIMA SCELTA e tutte quelle che richiedano una DEROGA al massimale del medico o la presentazione di una documentazione che attesti il diritto all'assistenza (scelte temporanee, fuori competenza territoriale ecc.), devono essere effettuate presso gli sportelli della ASL competente territorialmente.

 

Per i Medici di Medicina Generale (MMG) i casi di assegnazione in deroga rispetto al massimale del medico, da richiedere alla ASL sono i seguenti:

  • Ricongiungimento familiare per medico generico - periodo illimitato - Art.40 comma 7 ACN 23/03/2005.