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Cure nell'Unione Europea

Cure nell'Unione Europea: cosa sapere

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Come cittadino europeo, assistito dal Servizio Sanitario di un Paese, puoi ricevere cure in tutti gli altri Paesi dell’Unione europea.
Le cure sono a carico delle istituzioni sanitarie competenti del tuo Stato. La copertura dei costi relativi alle cure mediche in un altro Stato dell’UE può essere erogata attraverso:

assistenza diretta: il Servizio sanitario del tuo Paese paga direttamente al Servizio sanitario del Paese di cura

assistenza indiretta: anticipi le spese alle strutture sanitarie o ai professionisti, pubblici, privati o privati convenzionati del Paese estero di cura e successivamente chiedi il rimborso alla tua ASL di competenza.


I principi generali previsti dai due strumenti normativi possono trovare specifiche modalità di applicazione nei singoli Stati dell’UE e possono affiancarsi ad ulteriori norme nazionali in materia.

Assistenza diretta: i Regolamenti

Puoi ricevere cure in un altro Paese dell'UE, SEE e Svizzera alle stesse condizioni degli assistiti dal Servizio sanitario del Paese di cura, grazie all'assistenza diretta (Regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009).

Il tuo Servizio sanitario paga direttamente le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati (assistenza diretta). Non riceverai il rimborso per il ticket.
Questo servizio non si applica alle prestazioni fornite da strutture sanitarie o da professionisti privati non convenzionati (o al di fuori delle convenzioni).

Se ti trovi temporaneamente in un altro Stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno, hai accesso diretto alle cure necessarie presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o dal suo certificato sostitutivo.

Non è consentito utilizzare la TEAM o il suo certificato sostitutivo per ottenere la copertura dei costi al di fuori di cure necessarie.

L’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari privi di Tessera TEAM, in condizioni di indigenza e senza assistenza sanitaria, viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale ENI (Europeo Non Iscritto).

Nel caso di cure programmate, cioè per le cure definite nell’ambito di una precisa terapia, quindi prescritte anticipatamente, devi richiedere un’autorizzazione preventiva alla tua istituzione competente.

Per saperne di più consulta:

Cure programmate nell’Unione europea (se sei un cittadino italiano)

Cure programmate in Italia (se sei un cittadino di un altro Paese dell’UE)

L’autorizzazione è subordinata a due condizioni:

  1. le cure sono adeguate e finalizzate a garantire la tutela della salute dell’interessato
  2. le cure rientrano tra le prestazioni sanitarie erogabili dal Servizio sanitario di appartenenza ma non possono essere praticate nel proprio Paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

L’autorizzazione è concessa mediante il rilascio di un attestato (modello S2) che deve essere presentato alle istituzioni Sanitarie di riferimento o alle strutture sanitarie oppure ai professionisti, pubblici o privati convenzionati del Paese di cura.
Possono essere autorizzate anche le spese di viaggio e in alcuni casi di accompagnamento.

Assistenza indiretta: la Direttiva

Puoi ricevere cure sanitarie negli altri Paesi dell’UE, in Islanda, Norvegia e Liechtenstein anticipando la spesa e poi chiedendo il rimborso al tuo Stato di appartenenza, alle condizioni di seguito descritte (Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011 recepita con Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014): 

  • il paziente anticipa i costi dell’assistenza sanitaria, autorizzata nei casi previsti, e successivamente richiede il rimborso al Servizio sanitario di appartenenza
  • il rimborso per le prestazioni sanitarie è pari al costo che il Servizio sanitario di appartenenza avrebbe sostenuto se le cure fossero state erogate nello Stato di appartenenza, senza superare il costo totale della cura. Gli Stati possono comunque decidere autonomamente di rimborsare l’intero costo della cura, anche se superiore ai costi che avrebbe sostenuto il Servizio sanitario di appartenenza erogando la prestazione sul proprio territorio.

Le cure rimborsabili sono quelle erogate dal Servizio sanitario di appartenenza, con esclusione:

  • delle prestazioni sanitarie di lunga durata (il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine),
  • dell’assegnazione e dell’accesso agli organi ai fini dei trapianti
  • dei programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose

Per motivi imperativi di interesse generale, gli Stati possono limitare l’accesso alle cure sul proprio territorio ai pazienti in ingresso, e limitare l’applicazione delle norme sul rimborso ai pazienti in uscita.

Gli Stati possono inoltre introdurre un'autorizzazione preventiva alle cure transfrontaliere quando la prestazione:

  • comporta il ricovero del paziente per almeno una notte o richiede l’utilizzo di un’infrastruttura sanitaria o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose
  • richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione
  • è erogata da strutture sanitarie pubbliche/private o private convenzionate e professionisti sanitari che, nel caso specifico, potrebbero suscitare gravi e specifiche preoccupazioni rispetto alla qualità o alla sicurezza dell’assistenza.

I cittadini italiani e dell'UE iscritti al Servizio sanitario italiano che intendono avvalersi dell'assistenza sanitaria indiretta sono tenuti a richiedere l'autorizzazione preventiva limitatamente alle prestazioni previste dal DM 50 del 16 aprile 2018.

Se chiedi l’autorizzazione per andare a curarti con l’assistenza indiretta (Direttiva) e ci sono i presupposti per usufruire dell’assistenza diretta (Regolamenti), l’autorizzazione ti verrà concessa per quest’ultimi. Ricordati che comunque puoi richiedere espressamente di avvalerti della direttiva.

Consulta il Punto di contatto nazionale

Normativa di riferimento

Regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883 del 29 aprile 2004
Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Pubblicato nel n. L 166 del 30 aprile 2004.

Regolamento comunitario di sicurezza sociale n. 987 del 16 settembre 2009
Regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Pubblicato nel n. L 284 del 30 ottobre 2009

Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011
Direttiva n. 2011/24 del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera - Pubblicata nel n. L 88 del 4 aprile 2011

Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014
Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro.

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