Pubblicato il:

19/05/2026

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Chi ha diritto all’esenzione

Se hai una malattia rara che è inserita nell’Allegato 7 del DPCM 12/01/2017 hai diritto all’esenzione del ticket sanitario.

Se il tuo medico di famiglia o uno specialista sospetta che tu possa avere una di queste malattie rare, potrai:

  • essere indirizzato a un Centro specializzato della rete regionale;

  • effettuare gratuitamente tutti gli esami necessari per confermare la diagnosi. In questo caso il Centro di rete dovrà riportare nella prescrizione il codice esenzione R99.

Se si sospetta una malattia rara di origine ereditaria, anche i tuoi familiari hanno diritto a esami genetici gratuiti.

Se il tuo medico di famiglia o uno specialista sospetta che tu possa avere una malattia rara non inserita nell’allegato 7 del DPCM 12/01/2017, verrai:

  • seguito in tutte le fasi del percorso dal tuo medico di famiglia o specialista per:
    - accertamento diagnostico;
    - definizione del piano assistenziale individuale;

  • indirizzato alla struttura ospedaliera più adatta al tuo caso specifico, anche se non fa parte della rete ufficiale.

Come si ottiene l’esenzione

Se hai ricevuto conferma di una diagnosi di malattia rara, lo specialista del Centro ti rilascia un certificato, valido per sempre e in tutta Italia.

Questa certificazione viene rilasciata su apposito modello A su cui deve essere riportato:

  • denominazione;

  • codice identificativo della malattia o del gruppo di malattie a cui si riferisce.


Con questo certificato puoi richiedere l’esenzione dal ticket presso uno sportello CUP della tua ASL di residenza.


Dovrai presentare anche:

  • documento di riconoscimento valido;

  • tessera sanitaria / iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Il diritto all’esenzione dal ticket è valido su tutto il territorio nazionale.


Se hai un domicilio diverso dalla residenza e hai fatto richiesta per l’assistenza sanitaria temporanea, puoi rivolgerti alla ASL dove hai il domicilio. L’esenzione avrà la stessa durata dell’assistenza temporanea, da un minimo di 3 mesi a un massimo di 1 anno, con possibilità di rinnovo (ai sensi della nota R. L. prot. n. 99609/4A/09 del 5.08. 2005).

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