Puoi ricevere cure in un altro paese dell'UE, SEE e Svizzera alle stesse condizioni degli assistiti dal Servizio sanitario del Paese di cura, grazie all'assistenza diretta (Regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009).
Il tuo servizio sanitario paga direttamente le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie o dai professionisti, pubblici o privati convenzionati (assistenza diretta). Non riceverai il rimborso per il ticket.
Questo servizio non si applica alle prestazioni fornite da strutture sanitarie o da professionisti privati non convenzionati (o al di fuori delle convenzioni).
Se ti trovi temporaneamente in un altro stato membro, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno, hai accesso diretto alle cure necessarie presentando la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o dal suo certificato sostitutivo.
Non è consentito utilizzare la TEAM o il suo certificato sostitutivo per ottenere la copertura dei costi al di fuori di cure necessarie.
L’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari privi di Tessera TEAM, in condizioni di indigenza e senza assistenza sanitaria, viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale ENI (europeo non iscritto).
Nel caso di cure programmate, cioè per le cure definite nell’ambito di una precisa terapia, quindi prescritte anticipatamente, devi richiedere un’autorizzazione preventiva alla tua istituzione competente.
Per saperne di più consulta:
L’autorizzazione è subordinata a due condizioni:
le cure sono adeguate e finalizzate a garantire la tutela della salute dell’interessato;
le cure rientrano tra le prestazioni sanitarie erogabili dal servizio sanitario di appartenenza ma non possono essere praticate nel proprio Paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.
L’autorizzazione è concessa mediante il rilascio di un attestato (modello S2) che deve essere presentato alle istituzioni Sanitarie di riferimento o alle strutture sanitarie oppure ai professionisti, pubblici o privati convenzionati del Paese di cura.
Possono essere autorizzate anche le spese di viaggio e in alcuni casi di accompagnamento.