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Modello informativa al trattamento dei dati personali del FSE
1. Premessa
2. L’alimentazione del FSE
Ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, come modificato dal decreto-legge 34/2020, a partire dal 19 maggio 2020 il Suo FSE è alimentato in maniera continuativa e tempestiva dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie anche non appartenenti al SSN con i dati degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria da Lei ricevuta (alimentazione entro 5 gg dall'erogazione della prestazione, dal completamento della stessa nella sua interezza o dalla disponibilità del relativo referto). Le regioni/province autonome hanno effettuato campagne di informazione circa tale alimentazione automatica del FSE con i dati e documenti digitali sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal SSN fino al 18 maggio 2020 e comprensive delle modalità con le quali può esprimere la Sua eventuale opposizione. Nelle more di tale campagna informativa, salvo uno Suo specifico e informato consenso, i dati e i documenti sanitari generati antecedentemente al 18 maggio 2020 non sono stati accessibili attraverso il FSE.
La facoltà per opporsi al caricamento del pregresso è sempre prevista per:
le persone con codice fiscale o codice STP che non siano più assistiti del SSN e che non avessero già precedentemente espresso o revocato l'opposizione al pregresso, entro trenta giorni dalla riattivazione dell'assistenza al SSN;
gli assistiti neomaggiorenni, entro trenta giorni dal compimento della maggiore età
2.1. I dati e i documenti del FSE.
Nel FSE sono trattati tutti i dati e documenti sanitari di eventi sanitari che La riguardano (referti di diagnostica strumentale e specialistica, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione ospedaliera, prescrizioni ed erogazioni specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche, vaccinazioni, dati delle tessere per i portatori di impianto, lettere di invito per screening).
Il FSE contiene inoltre, mediante interrogazione dell'Anagrafe Regionale Assistiti della Regione Lazio che coopera con l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA)* ai sensi del d.P.C.M. 1° giugno 2022, i dati identificativi e amministrativi degli assistiti.
Il servizio di cooperazione con ANA è in fase di implementazione, nelle more l'integrazione avviene con Tessera Sanitaria (TS).
I dati e documenti del FSE sono corredati da informazioni aggiuntive che caratterizzano il documento, come i dati anagrafici dell'assistito cui il documento si riferisce, il tipo di documento, il tipo di struttura che ha prodotto il documento, etc. Nel linguaggio tecnico-informatico, tali informazioni, necessarie per la gestione e l'utilizzo del documento, sono chiamate metadati.
2.1.1. Profilo sanitario sintetico
Nel FSE è presente anche il Suo profilo sanitario sintetico (Patient Summary), in cui i dati che riassumono la Sua storia clinica e la Sua situazione corrente sono inseriti e aggiornati dal Suo MMG/PLS, per favorire un rapido inquadramento del Suo stato di salute al personale sanitario che La prende in cura in qualità di assistito, fermo restando il diritto di oscuramento di cui al successivo paragrafo 11.
Il Suo profilo sanitario sintetico contiene, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni riguardanti: capacità motoria, attuale situazione clinica, eventuali organi mancanti, trapianti, rilevanti malformazioni, reazioni avverse ai farmaci e/o alimenti, allergie, protesi/ausili, terapie farmacologiche croniche, etc.
In caso di variazione del Suo MMG/PLS, il nuovo MMG/PLS redige un nuovo profilo sanitario sintetico. I precedenti profili sanitari sintetici, identificati come tali, sono conservati e sono da Lei consultabili.
2.1.2. Taccuino personale
Lei può inserire ulteriori dati e documenti sanitari, che ritiene rilevanti, in una specifica sezione (taccuino personale) e, eventualmente, renderla visibile ai professionisti sanitari che La assistono. In tale sezione, può inserire anche gli eventuali documenti sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate in regime privato prima del 19 maggio 2020.
2.2. Dati e documenti soggetti a maggiore tutela dell'anonimato (1).
Alcuni dati e documenti alimentano il FSE in modalità oscurata e sono visibili solo a Lei e al medico che li ha prodotti.
Si tratta di dati e documenti relativi ad atti di violenza sessuale o di pedofilia, alle infezioni da HIV o all'uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, alle prestazioni erogate alle donne che si sottopongono a interventi di interruzione volontaria della gravidanza o che decidono di partorire in anonimato e ai servizi offerti dai consultori familiari.
Anche qualora Lei abbia espresso il consenso alla consultazione del FSE per finalità di cura, tali dati e documenti sono visibili solo a Lei e al medico che li ha prodotti. Tuttavia, Lei può revocare in ogni momento l'oscuramento di tali dati e documenti rendendoli visibili nel FSE ai soggetti che la prendono in cura (per maggiori informazioni si veda il paragrafo 11 "Oscuramento di dati e documenti").
In relazione a tali dati e documenti, inoltre, Lei può richiedere, nei limiti in cui è previsto dalla normativa vigente, al momento dell'erogazione della prestazione, di accedere alla stessa in anonimato. Qualora Lei eserciti tale facoltà, tali dati e documenti sanitari e sociosanitari non alimentano il Suo FSE.
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1) Al momento, i dati e documenti soggetti a maggiore tutela dell'anonimato non alimentano il FSE.
3. Consensi alla consultazione del FSE.
3.1. Base guiridica.
Sulla base della normativa vigente, il FSE si alimenta con i dati e i documenti relativi alle prestazioni a Lei erogate ed è consultabile da Lei e dal medico che li ha prodotti.
Affinché il FSE sia consultabile dal personale sanitario per le finalità di cura, prevenzione e profilassi internazionale è necessario che Lei esprima gli specifici consensi.
3.2. Espressione dei consensi alla consultazione del FSE.
I Suoi consensi, liberi, specifici, informati e inequivocabili sono richiesti per permettere la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE in maniera disgiunta per ciascuna delle seguenti finalità:
diagnosi, cura e riabilitazione;
profilassi internazionale (insieme delle procedure mediche adottate a livello internazionale per prevenire l'insorgere e la diffusione di malattie);
prevenzione.
In riferimento alla finalità di prevenzione, il consenso è richiesto in modo disgiunto nei confronti di:
soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali della regione di assistenza ed esercenti le professioni sanitarie che La prendono in cura o comunque Le prestano assistenza sanitaria;
regioni attraverso gli uffici competenti in materia di prevenzione sanitaria, nonché Ministero della salute attraverso la Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria.
Il mancato consenso alla consultazione del FSE non comporta conseguenze nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.
Rendere disponibili queste informazioni, tuttavia, consente ai professionisti sanitari di avere un quadro informativo clinico più ampio e preciso per una cura più sicura e appropriata, per attività di prevenzione mirata o per profilassi internazionale. Infatti, in caso di mancato consenso, i dati e i documenti contenuti nel FSE sono visibili soltanto a Lei e al medico che li ha prodotti e non saranno acceduti per finalità di diagnosi, cura e riabilitazione, profilassi internazionale e prevenzione.
Lei può esprimere e revocare i Suoi consensi alla consultazione online, direttamente accedendo al Suo FSE, oppure tramite gli sportelli dedicati di ciascuna Azienda Sanitaria Locale della Regione Lazio.
La revoca di ciascun consenso impedisce la consultazione dei dati e documenti del FSE, per le finalità e nei confronti dei soggetti di cui al predetto consenso, senza pregiudicare il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria e mantenendo visibili i dati e documenti a Lei e al medico che li ha prodotti.
Lei può, successivamente, esprimere nuovi consensi alla consultazione dei dati e dei documenti del FSE, rendendo nuovamente disponibili alla consultazione tutti i propri dati e documenti del FSE, per le specifiche finalità per le quali sono stati espressi tali consensi.
Al momento dell'espressione dei consensi o delle revoche da parte Sua, viene alimentata telematicamente l'Anagrafe consensi e revoche (2) e l'informazione viene utilizzata per verificare a ogni richiesta di consultazione che Lei abbia precedentemente espresso il consenso alla consultazione.
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2) Al momento, l'Anagrafe consensi e revoche non è alimentata con l'informazione relativa ai consensi rilasciati per finalità di prevenzione e profilassi internazionale.
3.2.1. Espressione dei consensi alla consultazione del FSE dei minori e dei soggetti sottoposti a tutela
Nel caso di minorenne i consensi sono espressi da chi esercita la responsabilità genitoriale, previa identificazione dello stesso.
Al raggiungimento della maggiore età, i consensi devono essere confermati da un'espressa manifestazione di volontà del neomaggiorenne, dopo aver preso visione dell'Informativa, anche per via telematica.
Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal Codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, i consensi sono espressi dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, ove ciò rientri tra i poteri loro conferiti in base ai provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui Lei si trovi a esprimere i consensi in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, ovvero nella qualità di tutore, curatore o amministratore di sostegno, può farlo nelle medesime modalità di cui al paragrafo precedente 3.1, una volta richiesto e ottenuto l'accesso al FSE del Suo figlio minore o del soggetto sottoposto alla Sua tutela nelle modalità di cui al successivo paragrafo 9 della presente informativa.
3.3. Titolari dei trattamenti di raccolta e registrazione dei consensi.
La regione di assistenza e il Ministero della salute, limitatamente agli assistiti SASN (3), sono titolari dei trattamenti di raccolta e registrazione dei consensi.
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3) Servizi di Assistenza al personale Sanitario Navigante.
4. Trattamenti per finalità di cura
4.1. Titolari del trattamento.
I titolari del trattamento dei dati e documenti del FSE sono i seguenti soggetti che La prendono in cura: le aziende sanitarie locali e le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi sociosanitari regionali; le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi sociosanitari regionali; le strutture sanitarie autorizzate; gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia (per maggiori informazioni si veda paragrafo 16 "Modello architetturale del FSE").
Per quanto riguarda il profilo sanitario sintetico, che riassume la storia clinica dell'assistito e la sua situazione corrente conosciuta ed è redatto e aggiornato dal Suo MMG/PLS, il titolare del trattamento dei dati contenuti nel Suo profilo sanitario sintetico è la ASL con cui è convenzionato il MMG/PLS e nel cui repository è memorizzato il predetto documento. Alla ASL non è comunque consentita la consultazione del profilo sanitario sintetico, tranne che per le pertinenti finalità e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Il titolare del trattamento dei documenti del taccuino personale è la regione di assistenza, ivi compresa l'adozione delle relative misure di sicurezza e la sua conservazione, fermo restando che al predetto titolare non è consentita la consultazione dei dati ivi contenuti, tranne che per le pertinenti finalità e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Titolari dei trattamenti di tracciamento degli accessi ai dati e documenti del Suo FSE sono la regione di assistenza dell'assistito, il Ministero della salute, limitatamente agli assistiti SASN, o il titolare del Portale Nazionale FSE, per gli assistiti per i quali non risulta associata una RdA e che usano il predetto Portale, la regione di appartenenza del soggetto che accede, nonché ogni soggetto titolare di repository in cui si trovano i dati e documenti acceduti, in base al modello architetturale adottato dalla regione di erogazione della prestazione (per maggiori informazioni si veda paragrafo 16 "Modello architetturale del FSE"). Titolari dei trattamenti necessari a consentire l'identificazione e l'autenticazione informatica del soggetto che accede ai dati e documenti del Suo FSE per finalità di cura sono la regione di appartenenza, il Ministero della salute per i soggetti appartenenti ai SASN o il titolare del Portale Nazionale FSE per i soggetti che accedono tramite il predetto Portale.
4.2. I dati e i documenti trattati.
I dati e i documenti trattati sono tutti quelli del FSE, secondo livelli diversificati di accesso in relazione alle funzioni attribuite a diverse tipologie di personale sanitario specificamente individuate nell'allegato A del decreto FSE 2.0,
limitatamente al periodo di assistenza o del processo di cura o ai dati e documenti necessari all'esercizio delle funzioni, e al personale amministrativo, limitatamente alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie per assolvere le funzioni cui è preposto, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, il MMG/PLS e il medico avente in cura l'assistito hanno accesso a tutti i documenti del FSE, gli infermieri/ostetriche* solo a un sottoinsieme degli stessi, quali ad esempio il verbale di pronto soccorso e la lettera di dimissione, e i farmacisti* possono consultare esclusivamente le prescrizioni ed erogazioni di farmaci.
L'accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura (periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell'esercizio di attività medico legale quale quella per l'accertamento dell'idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni).
Sono comunque sottratti al trattamento per finalità di cura i dati oscurati.
4.3. Accesso in emergenza al FSE in assenza del consenso alla consultazione (4).
Qualora Lei non abbia espresso e non sia in grado di esprimere il consenso alla consultazione del FSE per finalità di cura e si trovi in una condizione di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere e di rischio grave, imminente e irreparabile per la salute o l'incolumità fisica, il personale sanitario operante in urgenza può accedere prioritariamente al profilo sanitario sintetico del Suo FSE e, solo nel caso in cui il personale sanitario lo ritenga necessario, può accedere anche agli altri dati del Suo FSE, esclusi quelli oscurati.
La consultazione del Suo FSE avviene solo per il tempo strettamente necessario ad assicurarLe le cure ritenute indispensabili e, in ogni caso, fino a quando non è di nuovo in grado di esprimere il consenso alla consultazione del FSE per finalità di cura.
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4 Al momento, non è in alcun caso possibile accedere al FSE senza consenso espresso dell’assistito, neppure nei casi di emergenza.
5. Trattamenti per finalità di prevenzione.
5.1. Titolari del trattamento.
I titolari del trattamento dei dati e documenti del FSE sono:
i soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali della RdA e tutti gli esercenti le professioni sanitarie che La prendono in cura o comunque Le prestano assistenza sanitaria;
le regioni e le province autonome attraverso gli uffici competenti in materia di prevenzione sanitaria;
il Ministero della salute attraverso la Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria.
I titolari di cui sopra assicurano che acceda al Suo FSE esclusivamente personale sanitario autorizzato e sottoposto alle regole del segreto professionale.
Il personale del Ministero della salute e delle regioni e province autonome che, per altre finalità, accede a flussi di dati pseudonimizzati non accede ai dati e documenti del FSE per finalità di prevenzione.
Titolari dei trattamenti di tracciamento degli accessi ai dati e documenti del Suo FSE sono la regione di assistenza dell’assistito, il Ministero della salute, limitatamente agli assistiti SASN, o il titolare del Portale Nazionale FSE, per gli assistiti per i quali non risulta associata una RdA e che usano il predetto Portale, la regione di appartenenza del soggetto che accede, nonché ogni soggetto titolare di repository in cui si trovano i dati e documenti acceduti, in base al modello architetturale adottato dalla regione di erogazione della prestazione (per maggiori informazioni si veda paragrafo 16 “Modello architetturale del FSE”).
Titolari dei trattamenti necessari a consentire l’identificazione e l’autenticazione informatica del soggetto che accede ai dati e documenti del Suo FSE per finalità di prevenzione sono la regione di appartenenza, il Ministero della salute per i soggetti appartenenti ai SASN o il titolare del Portale Nazionale FSE per i soggetti che accedono tramite il predetto Portale.
5.2. I dati e i documenti trattati.
I dati e i documenti trattati sono quelli pertinenti al processo di prevenzione, nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e pertinenza, secondo livelli diversificati di accesso, in relazione alle funzioni attribuite alle diverse tipologie di personale sanitario dei soggetti del SSN e di esercenti le professioni sanitarie che Le prestano assistenza (medico e infermiere*), al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare, il medico ha accesso a tutti i documenti del FSE, mentre gli infermieri* possono consultare solo un sottoinsieme degli stessi, quali ad esempio il verbale di pronto soccorso e la lettera di dimissione.
Gli uffici delle regioni (limitatamente ai propri assistiti) e del Ministero della salute competenti in materia di prevenzione sanitaria accedono esclusivamente ai metadati, privati degli identificativi diretti e pseudonimizzati, trattati al fine di pianificare le attività di prevenzione in ambito nazionale e regionale limitatamente ai soli assistiti privi di regione di assistenza, la Direzione generale del Ministero della salute competente in materia di prevenzione sanitaria accede preliminarmente ai metadati dei documenti del FSE, privati degli elementi identificativi diretti e pseudonimizzati, per identificare gli assistiti i cui documenti devono essere consultati per la pianificazione delle attività di prevenzione sanitaria.
Una volta identificati tali assistiti, un medico della Direzione generale del Ministero della salute competente in materia di prevenzione sanitaria, autorizzato con decreto del direttore generale del predetto ufficio generale, può accedere in consultazione al FSE dei medesimi, al fine di individuare i soggetti ai quali saranno prestate attività di prevenzione da parte di specifiche strutture sanitarie identificate a tale scopo.
Sono comunque sottratti al trattamento per finalità di prevenzione, i dati per i quali Lei abbia richiesto l’oscuramento e i metadati relativi al profilo sanitario sintetico e al taccuino personale.
6. Trattamenti per finalità di profilassi internazionale.
6.1. Titolari del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati e documenti del FSE è il Ministero della salute attraverso i medici degli uffici della Direzione generale competente in materia di profilassi internazionale, compresi gli Uffici di Sanità Marittima e Aerea e di Frontiera.
Il Ministero della salute assicura che acceda al Suo FSE esclusivamente personale sanitario autorizzato e sottoposto alle regole del segreto professionale.
Il personale del Ministero della salute che, per altre finalità, accede a flussi di dati pseudonimizzati non accede ai dati e documenti del FSE per finalità di profilassi internazionale.
Titolari dei trattamenti di tracciamento degli accessi ai dati e documenti del Suo FSE sono il titolare del Portale Nazionale FSE, nonché ogni soggetto titolare di repository in cui si trovano i dati e documenti acceduti, in base al modello architetturale adottato dalla regione di erogazione della prestazione (per maggiori informazioni si veda paragrafo 16 "Modello architetturale del FSE").
Titolare dei trattamenti necessari a consentire l'identificazione e l'autenticazione informatica del personale del Ministero della salute che accede, tramite il Portale Nazionale FSE, ai dati e documenti del FSE per finalità di profilassi internazionale è il titolare del predetto Portale.
6.2. I dati e documenti trattati.
Per assicurare la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie infettive e fronteggiare eventi di sanità pubblica inaspettati, i dati trattati sono tutti i dati del FSE rilevanti al fine di individuare:
la circolazione di nuovi patogeni o l'emergere di sintomatologie sconosciute o di fattori di rischio ambientale e/o alimentare;
nuovi fattori di rischio legati a patologie correlate come co-infezioni;
lo sviluppo di nuovi casi di farmacoresistenza verso specifici gruppi di patogeni;
possibili nuove complicanze non conosciute di alcune malattie infettive.
Inoltre, il personale del Ministero della salute accede ai dati e ai documenti del FSE la cui consultazione risulti necessaria per la valutazione della situazione sanitaria dei soggetti diretti all'estero che richiedono di essere sottoposti a vaccinazione o profilassi obbligatorie o raccomandate.
Infine, sono trattati i dati necessari per la valutazione della situazione sanitaria dei soggetti destinatari delle seguenti azioni di competenza del Ministero:
somministrare vaccinazioni o profilassi obbligatorie o raccomandate per soggetti provenienti dall'estero;
sottoporre a misure di quarantena o isolamento;
effettuare attività di contact tracing internazionale;
disporre misure di profilassi conseguenti a esposizioni ad agenti patogeni relative a soggetti che abbiano utilizzato mezzi di trasporto collettivi o soggiornato in comunità chiuse.
Nei suddetti casi il Ministero della salute definisce preventivamente criteri e modalità per l'identificazione dei soggetti esposti o che espongono terzi a gravi minacce per la salute, i cui dati e documenti del FSE devono essere consultati (la documentazione relativa ai predetti criteri e modalità è conservata per 10 anni dalla redazione) e si limita a segnalare i casi alle ASL territorialmente competenti.
Sono comunque sottratti al trattamento per finalità di profilassi internazionale, i dati per i quali Lei abbia richiesto l'oscuramento.
7. Trattamenti per finalità di programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria (“di governo”)
7.1. Titolari del trattamento.
Ai sensi del Capo IV del d.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, i titolari del trattamento sono le regioni e le province autonome e il Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge.
7.2. I dati e i documenti trattati.
Sono trattati i Suoi dati contenuti nel FSE, privati dei dati identificativi diretti. In ogni caso, non sono trattati i dati personali di seguito indicati:
nome e cognome;
codice fiscale;
giorno e mese di nascita per gli assistiti con età superiore all'anno compiuto;
giorno di nascita per gli assistiti con età inferiore all'anno compiuto;
via e numero civico di residenza o di domicilio;
recapiti, telefonici o digitali, personali;
copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;
informazioni non strutturate di tipo testuale;
informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video).
7.3. Accesso alle informazioni del FSE.
Le regioni e le province autonome trattano i dati del Suo FSE per finalità di governo, con le modalità previste per le attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, di cui all’allegato concernente l’Elenco dei trattamenti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome dello schema tipo di Regolamento volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati presso le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie, gli enti e agenzie regionali e provinciali, gli enti vigilati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Il Ministero della salute tratta i dati del Suo FSE per finalità di governo, nell’ambito delle attività di valutazione e monitoraggio dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonché delle attività di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, avvalendosi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.
8. Trattamenti per finalità di studio e ricerca scientifica, in campo medico, biomedico ed epidemiologico (“di ricerca”)
8.1. Titolari del trattamento.
Ai sensi del Capo III del d.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178, i titolari del trattamento sono le regioni e le province autonome e il Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge.
8.2. I dati e i documenti trattati.
Sono trattati i Suoi dati contenuti nel FSE, privati dei dati identificativi diretti. In ogni caso, non sono trattati i dati personali di seguito indicati:
nome e cognome;
codice fiscale;
giorno e mese di nascita per gli assistiti con età superiore all'anno compiuto;
giorno di nascita per gli assistiti con età inferiore all'anno compiuto;
via e numero civico di residenza o di domicilio;
recapiti, telefonici o digitali, personali;
copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici;
informazioni non strutturate di tipo testuale;
informazioni non strutturate di tipo grafico, sia statiche (immagini) che dinamiche (video).
8.3. Accesso alle informazioni del FSE.
Le regioni e province autonome e il Ministero della salute trattano i dati del Suo FSE per finalità di studio e ricerca scientifica, in conformità agli articoli 104 e successivi del decreto legislativo n. 196 del 2003, nonché alle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica adottate dal Garante, ai sensi dell’art. 20, comma 4 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con provvedimento n. 515, del 19 dicembre 2018 e alle Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica contenute nell’Allegato n. 5 del “Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101”.
9. Accesso e consultazione da parte del cittadino.
Lei può consultare il Suo FSE in forma protetta e riservata mediante l'accesso ai servizi in rete, previa identificazione informatica.
Se l'assistito è minorenne, il FSE può essere consultato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale attraverso le loro credenziali. Nel caso in cui Lei sia un soggetto esercente la responsabilità genitoriale, può presentare la relativa istanza di accesso al FSE del Suo figlio minore presso gli sportelli dedicati di ciascuna Azienda Sanitaria Locale della Regione Lazio.
Al compimento della maggiore età dell'assistito, in automatico il sistema disabiliterà l'accesso dell'esercente la responsabilità genitoriale ai dati del minore e lo stesso potrà accedere con le proprie credenziali.
Se l'assistito è sottoposto alle forme di tutela previste dal Codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il FSE può essere consultato dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno ove ciò rientri tra i poteri loro conferiti in base ai provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria e per il periodo di validità previsto. Nel caso in cui Lei sia un tutore, curatore o amministratore di sostegno, può presentare la relativa istanza di accesso al FSE del soggetto sottoposto alla Sua tutela presso gli sportelli dedicati di ciascuna Azienda Sanitaria Locale della Regione Lazio. Nelle more della realizzazione del Sistema Gestione Deleghe di cui all'articolo 64-ter del CAD, la verifica dei poteri di rappresentanza è effettuata dalla ASL territorialmente competente ovvero dalla RdA secondo la propria organizzazione e rinnovata periodicamente.
In particolare, l'accesso al FSE avviene mediante il Portale nazionale FSE (www.fascicolosanitario.gov.it) e il Portale dei Servizi Sanitari della regione (indirizzo web https://salutelazio.regione.lazio.it/it), secondo una delle seguenti modalità:
con le credenziali del Sistema Pubblico d'Identità Digitale – SPID (per informazioni si veda www.spid.gov.it);
con smartcard quali la Tessera Sanitaria con microchip (TS-CNS) oppure la carta d'identità elettronica (CIE),
unitamente all'inserimento del relativo PIN di autenticazione;
con l'inserimento delle credenziali consegnate in momenti differenti all'assistito e previa sua identificazione de visu
che accerti la corrispondenza tra identità digitale e identità reale dell'utente.
È inoltre possibile l'accesso con dispositivi mobili tramite l'apposita app Salute Lazio; in tal caso l'accesso avviene via SPID.
I titolari dei trattamenti necessari a consentire l'identificazione e l'autenticazione informatica, Sua o di un Suo delegato, nonché l'accesso ai dati e documenti del FSE e il relativo tracciamento, sono la RdA, il Ministero della salute, limitatamente agli assistiti SASN, o il titolare del Portale Nazionale FSE, per gli assistiti per i quali non risulta associata una RdA e che usano il predetto Portale.
La Sua regione, per il FSE, utilizza l'Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (FSE-INI) gestita dal MEF. Pertanto, il MEF è responsabile del trattamento limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione, alla gestione tecnicoinformatica e agli altri adempimenti necessari a garantirne il corretto funzionamento.
9.1. Servizi per il cittadino.
Il FSE Le consente di accedere ai servizi sanitari online resi disponibili dalle regioni e dalle province autonome inmodalità telematica, ovvero tramite il Portale nazionale FSE.
I servizi a cui può accedere Le consentono di:
visualizzare l'elenco dei Suoi documenti presenti nel FSE o di un soggetto da cui ha ricevuto la delega;
consultare un documento presente nel Suo FSE o nel FSE di un soggetto da cui ha ricevuto la delega;
inoltrare la richiesta di oscuramento di un documento Suo o di un soggetto da cui ha ricevuto la delega;
visualizzare i dati amministrativi Suoi o di un soggetto da cui ha ricevuto la delega;
richiedere la scelta di un medico tra quelli proposti dall'anagrafe per sé o per un soggetto da cui ha avuto la delega;
richiedere la revoca del medico in scelta per sé o per un soggetto da cui ha ricevuto la delega;
inoltrare l'autocertificazione o altra documentazione per l'attribuzione o la revoca di un'esenzione per sé o per un
soggetto da cui ha ricevuto la delega;
consultare le informazioni relative agli accessi e alle operazioni effettuate sui Suoi documenti, definite al paragrafo 14 della presente Informativa;
ricevere sui canali scelti notifiche e avvisi riguardo a eventi e scadenze relativi al Suo fascicolo e ai Suoi dati clinici;
recuperare dal FSE i consensi presenti per sé o per un soggetto da cui ha ricevuto la delega;
inoltrare al FSE i consensi inseriti o modificati per sé o per un soggetto da cui ha ricevuto la delega;
consultare le disponibilità e prenotare una o più prestazioni;
effettuare il pagamento del ticket per una o più prestazioni, tramite il promemoria/prospetto di pagamento recuperato dal Cup o dal FSE (se gestito come documento);
inserire dati e documenti nel Suo taccuino;
modificare dati e documenti inseriti nel Suo taccuino;
eliminare dal Suo taccuino dati e documenti precedentemente caricati.
Inoltre, il FSE Le mette a disposizione un servizio di notifica per avvertirLa delle operazioni eseguite sul Suo FSE (alimentazione con un nuovo documento, accesso in consultazione, etc.), tramite un'applicazione per dispositivi mobili, o attraverso l'invio di un messaggio alla casella di posta elettronica da Lei indicata.
La notifica non contiene dati personali.
10. Delega
11. Oscuramento di dati e documenti
12. Altri diritti dell’interessato
13. Modalità di esercizio dei diritti
14. Registrazione delle operazioni sul FSE
15. Periodo di conservazione dei dati
L’indice dei dati e documenti del Suo FSE è cancellato dal titolare del trattamento decorsi trent’anni dalla data di decesso con periodicità annuale. I dati e i documenti del Suo FSE, inclusi il profilo sanitario sintetico e il taccuino personale sono analogamente cancellati con periodicità annuale, decorsi trent’anni dalla data di decesso, fatta eccezione per la cartella clinica e i documenti afferenti alla stessa.